LEGITTIMA DIFESA E NUOVA DISCIPLINA

La Corte di Cassazione con sentenza 28782 del luglio 2019 prende atto che la disciplina della legittima difesa è effettivamente cambiata, ampliando la sfera di tutela del soggetto che reagisce all’interno della adiacenze della propria abitazione.

Interessante, anche se in parte prevedibile alla stregua dei principi generali di diritto, il seguente passaggio della pronuncia che legittima l’applicazione retroattiva della nuova norma:

3.1. E’ appena il caso di rilevare che, in sede di rinvio, dovrà pure essere valutata
l’eventuale applicabilità della nuova disciplina dell’eccesso colposo nella legittima difesa, atteso che il diverbio tra l’odierno imputato e la parte civile ha preso avvio –secondo le indicazioni che emergono dalle sentenze di merito mentre il D. si trovava all’interno del giardino recintato posto al piano terra dell’edificio. Detta circostanza di fatto dovrà essere adeguatamente verificata e chiarita, per la rilevanza sostanziale che può assumere alla luce della novella del 2019. Il riferimento è al disposto di cui agli artt. 52 e 55 c.p., come modificati dalla L. n. 36 del 2019. Invero, il novellato art. 55 c.p. stabilisce: “Nei casi di cui all’art. 52, commi 2, 3 e 4, la punibilità è esclusa se chi ha commesso il fatto per la salvaguardia della propria o altrui incolumità ha agito nelle condizioni di cui all’art. 61, comma 1, n. 5), ovvero in stato di grave turbamento, derivante dalla situazione di pericolo in atto”. Come si vede, la novella riguarda espressamente le ipotesi in cui la reazione all’offesa ingiusta è stata posta in essere a seguito della violazione del domicilio. E si tratta di disposizione certamente più favorevole in quanto ampliativa dei casi di non punibilità, rispetto alla previgente fattispecie di eccesso colposo. Pertanto, ai sensi dell’art. 2 c.p., comma 4, la stessa può trovare applicazione retroattiva, anche rispetto a fatti anteriormente commessi.

In buona sostanza finalmente una pedina in più che la difesa può giocare nella tutela delle persone aggredite all’interno del proprio domicilio.

ESEMPIO DI UNA NOTIZIA FUORVIANTE

Con articolo del 30.12.2008 apparso su “Il Gazzettino” era stata data la notizia che un quarantacinquenne era stato sottoposto a tre interventi chirurgici in 15 giorni e che all’esito dei medesimi aveva ritenuto di essere incappato in un caso di malasanità. In ragione di un tanto aveva in animo di richiedere un risarcimento di 500.000 euro ed aveva avviato avanti al Tribunale di Treviso l’azione legale preliminare, ossia l’accertamento tecnico preventivo, volto a precedere la domanda giudiziale.

La dimensione dell’articolo e il taglio davano ampio risalto alla critica del presunto malcapitato nei confronti di ULSS n.1 Dolomiti  di Belluno- difesa da questo studio – e ULSS n. 2 della Marca Trevigiana.

Il Tribunale di Treviso ebbe a conferire l’incarico peritale ad un collegio di professionisti: celebratasi l’udienza, svolte le difese degli enti da parte dei legali e infine depositata la perizia durante l’estate 2019, i Consulenti ebbero ad escludere qualsiasi responsabilità degli Enti sanitari in questione.

Ciò nonostante non si può nascondere l’impatto mediatico di un articolo che ha certamente instillato il dubbio nel lettore di una generale incapacità delle strutture ospedaliere venete.