ESEMPIO DI UNA NOTIZIA FUORVIANTE

Con articolo del 30.12.2008 apparso su “Il Gazzettino” era stata data la notizia che un quarantacinquenne era stato sottoposto a tre interventi chirurgici in 15 giorni e che all’esito dei medesimi aveva ritenuto di essere incappato in un caso di malasanità. In ragione di un tanto aveva in animo di richiedere un risarcimento di 500.000 euro ed aveva avviato avanti al Tribunale di Treviso l’azione legale preliminare, ossia l’accertamento tecnico preventivo, volto a precedere la domanda giudiziale.

La dimensione dell’articolo e il taglio davano ampio risalto alla critica del presunto malcapitato nei confronti di ULSS n.1 Dolomiti  di Belluno- difesa da questo studio – e ULSS n. 2 della Marca Trevigiana.

Il Tribunale di Treviso ebbe a conferire l’incarico peritale ad un collegio di professionisti: celebratasi l’udienza, svolte le difese degli enti da parte dei legali e infine depositata la perizia durante l’estate 2019, i Consulenti ebbero ad escludere qualsiasi responsabilità degli Enti sanitari in questione.

Ciò nonostante non si può nascondere l’impatto mediatico di un articolo che ha certamente instillato il dubbio nel lettore di una generale incapacità delle strutture ospedaliere venete.

 

RESPONSABILITA’ SANITARIA: le ULSS sono sempre soccombenti?

Un tema particolarmente attuale è quello della responsabilità sanitaria, non tanto per quanto riguarda il medico, quanto in relazione ai riflessi economici che i casi di supposta malasanità riverberano sul patrimonio delle ULSS, spesso coinvolte in prima linea a causa della domanda risarcitoria.

la normativa più recente nel settore si rifà al c.d decreto Gelli (L.8.3.2017 n.24) che introduce l’obbligo preventivo, per chi intende esercitare in giudizio una richiesta risarcitoria, di promuovere preventivamente una procedura di mediazione, o, in alternativa, la c.d ATP, ovvero un accertamento tecnico preventivo avanti al Tribunale competente, mediante il quale si possa dare una prima valutazione medica sull’operato dei sanitari coinvolti, evitando così complesse e costose cause temerarie.

La tematica più scottante è quella che riguarda la risarcibilità dei danni sofferti da evento infausto legato alla contrazione di un’infezione nosocomiale.

Tendenzialmente, sino a tempi recenti, la giurisprudenza è stata molto rigida ed ha ritenuto sussistente una responsabilità dell’Ente  quasi oggettiva.

Con sentenza 22.11.2016 il Tribunale di Roma, al contrario, ha rigettato la domanda di un paziente che, sottoposto ad intervento chirurgico, deduceva di aver subito un danno a causa della patologia infettiva contratta durante la degenza: la convenuta aveva assolto l’onere probatorio di dimostrare l’effettuazione di un’idonea profilassi sia ambientale che della strumentazione. Come dire: evento astrattamente prevedibile, ma non concretamente prevenibile.

Un caso più recente è ora trattato dallo studio – vedasi articolo allegato – dove, pure a fronte di domande risarcitorie nei confronti delle ULSS, pare, almeno ad oggi, che le perizie mediche svolte in Tribunale scagionino completamente l’operato dei medici, e di riflesso quello degli Enti coinvolti.

Lo studio è a disposizione per eventuali valutazioni personalizzate in ordine a supposti casi di malasanità.

Collegio difensivo con l’avvocato di Andreotti

Assolto in Appello a fronte di una condanna in primo grado


Dopo un lungo processo celebratosi nel 2018 in primo grado avanti al Tribunale di Belluno, approda alla Corte d’Appello di Venezia una vicenda che vedeva un bellunese condannato ad una pesante sanzione detentiva (un anno e cinque mesi di reclusione) nonchè al risarcimento del danno morale quantificato in 25.000 euro: in secondo grado, valorizzando alcuni elementi processuali, lo Studio riesce ad ottenere una pronuncia di piena assoluzione rovesciando così il verdetto del primo grado: per la Corte veneziana non ci sono prove che sia l’imputato il reale autore degli atti persecutori e diffamatori lamentati dalla vittima.